MOBILITY MANAGER SCOLASTICO. APPROVATI IN SENATO EMENDAMENTI AL D.L. 68/2022. FIAB: QUALCHE PASSO AVANTI MA SI RISCHIA DI DEPOTENZIARE LA FIGURA E MANCA IL COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE.
Con l’approvazione, in Senato, degli emendamenti al Decreto Legge 68/2022, sono state introdotte alcune innovazioni alla figura del mobility manager scolastico, già prevista dall’art. 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, emendamenti confermati nella conversione in legge pubblicata in gazzetta ufficiale il 5 agosto.
In particolare il primo emendamento approvato inserisce, all’art. 8 del Decreto Legge 68/2022, l’art. 12-bis che prevede l’integrale sostituzione del comma 6 dell’art. 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (che istituiva la figura del mobility manager scolastico), e l’introduzione del comma 6-bis, che apre alla possibilità di incaricare figure professionali esterne, sgravando così il personale docente dalle relative incombenze, e dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, che rivedono i compiti del mobility manager e prevedono l’emanazione di specifiche linee guida ed una piattaforma informatica per agevolare le attività.
Vengono, quindi, accolte alcune delle richieste avanzate, in sede di parere alla bozza di linee guida sul mobility manager scolastico, emanate dal Ministero dell’Istruzione (e mai approvate), da parte del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che aveva sostanzialmente “bocciato” la proposta ministeriale chiedendo, tra le altre cose, che venisse prevista la possibilità di nominare esperti esterni (vedasi il parere del Consiglio Superiore QUI).
Sembrerebbe, quindi, essere risolta una delle criticità che, insieme alla mancanza delle linee guida (che ancora non esistono), bloccava la diffusione del mobility manager scolastico, cioè il carico di lavoro aggiuntivo, da assumersi volontariamente, e senza retribuzione aggiuntiva, da parte di un docente, che avrebbe dovuto anche provvedere autonomamente ad aggiornarsi e specializzarsi sulla complessa materia del mobility management.
Ma se un passo avanti sembra fatto, in attesa delle linee guida e della piattaforma digitale che dovrebbe facilitare il compito dei mobility manager scolastici, non può non notarsi il cambio delle funzioni di tale figura, il cui scopo, con la nuova formulazione della normativa, è essenzialmente quello della promozione della funzione educativa della scuola e dello sviluppo sostenibile e non più di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi; garantire l’intermodalità e l’interscambio; favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale; segnalare all’ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.
Cosa di non poco conto, confermata anche dal secondo emendamento, che inserisce l’art. 12-ter all’art. 8 del Decreto Legge 68/2022, eliminando dall’elenco delle amministrazioni obbligate alla nomina del mobility manager e alla redazione del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro dalla legge 77/2020.
Il che vorrebbe dire che le istituzioni scolastiche NON SONO PIU’ TENUTE A REDIGERE IL PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO – PSCL rimanendo tra i compiti del mobility manager scolastico solo la funzione “educativa” e di supporto al mobility manager aziendale che, però, si troverà privo di un documento fondamentale (il PSCL) necessario per comprendere le necessità di mobilità della scuola, dei suoi dipendenti e dei suoi studenti.
La cosa trova conferma nel Dossier del Senato del 28 luglio scorso (pag. 133) dove, riguardo alle linee guida (per la cui emanazione è stato anche eliminato il termine di 60 giorni…) si specifica le stesse “vengono espressamente finalizzate alla promozione della funzione educativa della scuola e dello sviluppo sostenibile” mentre si afferma che “il comma 12-ter novella l’articolo 229, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sottrarre le istituzioni scolastiche dagli obblighi di adozione del piano degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente e di nomina di un mobility manager.”
Quindi il mobility manager scolastico, se nominato (visto che, sull’obbligo, nulla le norme dispongono, sottolineandone, anzi, la “volontarietà”, nel rispetto della “autonomia” delle istituzioni scolastiche” diventerà un semplice “educatore” e un “consigliere” del mobility manager d’area comunale, al quale, invece, rimarrà il compito di coordinare tutti i piani degli altri enti e strutture private.
A tal proposito la Responsabile Area Scuola di FIAB, Mavi Zonfrillo, evidenzia “Premesso che perseguire la transizione ecologica attraverso la mobilità sostenibile è un obiettivo fondamentale e che la scuola gioca un ruolo educativo indispensabile in tal senso, orientando i giovani verso stili di vita corretti e sostenibili, riteniamo che non sia corretto entrare nel complesso sistema organizzativo delle strutture scolastiche inserendo funzioni e incarichi aggiuntivi senza un adeguato piano di formazione e senza il rispetto delle specifiche competenze dei docenti e, soprattutto, senza prevedere risorse aggiuntive senza le quali si andrebbero ad intaccare le già risicate risorse a disposizione delle singole scuole.”
“Durante la pandemia – sottolinea Zonfrillo – le istituzioni scolastiche sono state lasciate solo ad affrontare le non poche criticità per la riorganizzazione degli orari scolastici in rapporto al servizio di trasporto pubblico, con i noti problemi di sovraffollamento, e conseguente sicurezza, dei mezzi, e non può ignorarsi la necessità di una figura che organizzi gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro di studenti e dipendenti, ma tale figura non può essere lasciata sola e, soprattutto, occorrono specifica formazione ed adeguate risorse. Ben venga, quindi, la possibilità di incaricare esperti esterni all’organizzazione scolastica, con specifiche professionalità, ma sarebbe opportuno centralizzare tali figure all’interno degli Uffici Scolastici Provinciali, restituendo al mobility manager scolastico il compito di redigere il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro/Casa-Scuola ed integrando la parte educativa e divulgativa nel piano dell’offerta formativa.“
Sulla questione interviene anche Raffaele Di Marcello, Responsabile del Centro Studi FIAB “La figura del mobility manager scolastico ha peculiarità ben distinte rispetto a quella del mobility manager aziendale, ma il piano degli spostamenti è un documento essenziale per entrambi. Comprendiamo le criticità che devono affrontare le istituzioni scolastiche ma gli stessi problemi sono presenti anche all’interno di tanti Comuni che, pur avendo individuato la figura del mobility manager aziendale e d’area, non riescono poi, realmente, ad operare in maniera efficace. Chiediamo, quindi, che l’intera materia vada rivista in maniera organica, senza inserire innovazioni o modifiche in provvedimenti di legge parziali che rischiano di vanificare le potenzialità, finora inespresse, dei mobility manager, e che, soprattutto, si prevedano adeguate risorse per la formazione degli addetti, le piattaforme informatiche unificate e la retribuzione di figure altamente specializzate che non possono svolgere i tanti compiti di competenza a titolo gratuito in aggiunta ad altre attività d’ufficio o didattiche“.