di Raffaele Di Marcello
La figura del “responsabile della mobilità aziendale”, meglio conosciuto come “mobility manager”, è stata introdotta dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998 (Decreto Ronchi), che l’ha resa obbligatoria per le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate in comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dal Ministero stesso e dalle Regioni. Un obbligo, per lo più disatteso, recentemente rilanciato da Decreto Legge n. 34/2020, convertito con la Legge n. 77/2020, che ha ampliato la platea degli Enti e delle Aziende tenute a dotarsi di tale figura, riferendo l’obbligo alle imprese e le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti ubicate in:
Al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.
Con successivo Decreto del 12 maggio 2021, il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato le “Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager”, specificando che le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano tra quelle previste dal precedente Decreto, possono comunque procedere facoltativamente alla nomina del responsabile della mobilità aziendale e che i Comuni obbligati a tale nomina devono anche individuare il mobility manager dell’area, svolgente funzioni di raccordo tra i mobility manager di enti, aziende e scuole ricadenti nel loro territorio, con compiti di supporto agli stessi nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile.
I vari provvedimenti normativi che si sono succeduti nel tempo hanno sempre fissato la data del 31 dicembre di ogni anno come termine per la redazione di tali piani, ma per quest’anno il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 12 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 26 maggio 2021, anticipa tale scadenza al 23 novembre 2021, dando poi 15 giorni per la consegna al Comune ove ricade l’azienda o l’ente obbligato a produrre il PSCL.
Il Comune, successivamente, con il supporto del mobility manager d’area, dovrà individuare (e la normativa non indica in che tempi), d’intesa con il mobility manager aziendale che ha prestato la propria attività a supporto dell’adozione dello specifico PSCL, eventuali modifiche al Piano, e potrà stipulare con l’impresa o la pubblica amministrazione che lo ha adottato, intese e accordi per una migliore implementazione dello strumento di pianificazione degli spostamenti casa-lavoro.
Il mancato rispetto di tali scadenze, in realtà, non prevede alcuna sanzione o penalità, ma è quanto è scritto nella normativa vigente.
Unico aspetto rilevante è che i Piani degli Spostamenti Casa-Lavoro adottati dopo la data del 23 novembre dovranno, obbligatoriamente, seguire le Linee guida emanate con Decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n. 209 del 04/08/2021.
Ma la scadenza del 23 novembre assume un’altra importanza alla luce delle “Linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”, contenute nel DPCM firmato dal presidente Draghi il 12 ottobre, che prevedono una maggiore flessibilità in entrata ed in uscita dal posto di lavoro del personale delle Pubbliche Amministrazioni.
In questa prospettiva, e nell’ottica di agevolare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente, anche con modalità sostenibili, le linee guida dispongono che i mobility manager aziendali delle pubbliche amministrazioni dovranno elaborare i piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all’ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro sopra mentre i Comuni, tramite i propri mobility manager d’area, dovranno svolgere un’azione di raccordo costante e continuativo con i mobility manager aziendali, non solo per le finalità dettate dall’articolo 6 del decreto interministeriale 12 maggio 2021, ma anche per la verifica complessiva e coordinata dell’implementazione dei PSCL e l’identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell’offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.
Infine, anche sulla base delle informazioni acquisite nelle fasi di programmazione e di verifica dell’implementazione dei PSCL, le Regioni e gli enti locali competenti ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dovranno emanare apposite disposizioni finalizzate ad adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico locale alle nuove fasce di flessibilità delle pubbliche amministrazioni.
Riusciranno i Mobility Manager ad elaborare i PSCL con le nuove disposizioni entro il 23 novembre? E dove il Mobility Manager non è stato nominato, per inadempimento o non esistenza dell’obbligo, e, quindi, non esiste il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro, cosa accadrà? Le prossime settimane, forse, porteranno una risposta.
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